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O. 25/02/2005 n. 34052. Sono ammissibili a contributo anche le eventuali spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili nel limite massimo del 70%. Sono altresì ammissibili a contributo nella medesima percentuale le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonchè per l'emungimento delle acque. Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste al comma l, lettere a), c) e d). 3. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi. 4. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 1, lettere a) e d), sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ai privati e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per le imprese sulla base di quanto risulta dalla contabilità aziendale, secondo modalità attuative fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti. 5. L'ammontare del danno subito di cui al presente articolo è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato, effettuata dalla regione, dagli uffici tecnici dei comuni a cui è affidata l'istruttoria in qualità di soggetti attuatori, o dai professionisti incaricati dal commissario delegato o dai comuni stessi, con spese a carico dei fondi di cui alla presente ordinanza. Tale stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. 6. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 4. 1. Il commissario delegato è autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalità procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo complessivo di Euro 800.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio e per il riavvio delle attività d'impresa esercitate dalle autonomie stesse. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto. 3. Il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino dei beni immobili fino al 70% del danno accertato ai sensi dell'art. 3, comma 6, entro il limite massimo complessivo di Euro 300.000,00, secondo le modalità fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti. Art. 5. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successive modificazioni, allegato f, art. 378; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, articoli 96 e 97; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, art. 7; legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, art. 21; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, art. 12; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 3; legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni articoli 2 e 3; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, articoli 26 e 27; decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, art. 1, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 e 19; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche artt. 7, 24, 35, 36 e 53; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 articoli 21, 22, 146 e 159; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n.21; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 32; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n.14, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonchè delle disposizioni di cui al decreto del presi dente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/II Pres. per le parti strettamente collegate; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n.16; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69; legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004 n.28; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area non dirigenziale - art. 14, commi 5 e 6; contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994 - 1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5; decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n.1/pres.; decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n.245/pres. Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie all'uopo stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge del 28 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. Art. 7. 1. Relativamente alle emergenze in atto e di cui in premessa, al fine di perseguire con la massima urgenza le finalità di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e già impiegato in attività volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione può essere autorizzato, ove ne ricorrano condizioni di assoluta necessità, a prestare servizio presso i medesimi uffici della Protezione civile regionale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti dall'art. 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale. 2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5% sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli- Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza può autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6. 4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. Art. 8. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della Protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della Protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile. Art. 9. 1. Il Dipartimento della Protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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